Qualifica dei tecnici manutentori antincendio: cosa cambia da settembre 2026 e nuova fase transitoria fino al 31 marzo 2027
La qualificazione dei
tecnici manutentori antincendio entra in una nuova fase decisiva.
Il
D.M. 1° settembre 2021, conosciuto come
Decreto Controlli, ha introdotto uno specifico sistema di qualificazione per i tecnici che effettuano il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.
Dopo le proroghe intervenute negli anni precedenti, la data del
25 settembre 2026 rappresenta un passaggio fondamentale.
Proprio a ridosso della scadenza è però intervenuto il
Decreto del Ministero dell'Interno 22 settembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, che ha introdotto nuove disposizioni transitorie.
ATTENZIONE: non si tratta di una proroga generalizzata
Questo è probabilmente l'aspetto più importante da chiarire.
Il nuovo provvedimento
non sposta semplicemente la scadenza del 25 settembre 2026 al 31 marzo 2027 per tutti i manutentori.
La nuova disposizione stabilisce invece che i soggetti che
entro il 25 settembre 2026 abbiano presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a effettuare gli interventi di manutenzione e controllo relativi alle tipologie di presidi oggetto dell'istanza:
fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027.
Si tratta quindi di una disposizione transitoria destinata a consentire il completamento delle procedure di qualificazione già avviate.
Cosa prevedeva il D.M. 1° settembre 2021
Il Decreto Controlli stabilisce che gli interventi di
manutenzione e controllo sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da
tecnici manutentori qualificati.
La qualifica riguarda specifiche tipologie di presidi antincendio e richiede il possesso delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per svolgere correttamente le attività di manutenzione.
La qualifica viene riconosciuta a seguito della valutazione prevista dalla normativa e dell'esame svolto con una Commissione del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La scadenza del 25 settembre 2026
Il D.M. 15 luglio 2025 aveva già rinviato al
25 settembre 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del D.M. 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori.
Con l'avvicinarsi della scadenza si è reso necessario gestire le numerose procedure di qualificazione ancora in corso.
Per questo motivo il D.M. 22 settembre 2026 ha introdotto l'articolo 6-bis, dedicato alle disposizioni transitorie.
Chi può continuare a lavorare fino al 31 marzo 2027?
La possibilità riguarda i tecnici che hanno
presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026.
Per questi soggetti è consentita la prosecuzione delle attività relative alle tipologie di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio comprese nell'istanza presentata.
La possibilità termina:
-
quando si conclude la procedura di valutazione;
-
oppure, in ogni caso, entro il 31 marzo 2027.
Pertanto il 31 marzo 2027 deve essere considerato il limite massimo della fase transitoria prevista dal nuovo decreto e non una nuova scadenza generalizzata per presentare la domanda.
Domanda presentata entro il 25 settembre 2026: novità sul pre-accordo
Un'ulteriore importante indicazione operativa riguarda il cosiddetto
pre-accordo con la sede d'esame.
Per le istanze presentate entro il 25 settembre 2026, qualora il candidato non fosse ancora in possesso del pre-accordo sottoscritto con la sede d'esame, è stata prevista la possibilità di allegare al portale una dichiarazione sostitutiva.
Con tale dichiarazione il candidato si impegna a produrre il pre-accordo non appena disponibile e comunque in tempo utile per consentire lo svolgimento della valutazione entro il
31 marzo 2027.
Come si ottiene la qualifica di tecnico manutentore antincendio?
La procedura dipende dalla situazione professionale del candidato.
In linea generale sono previsti due percorsi.
Caso 1 – Formazione ed esame completo
Il candidato frequenta lo specifico percorso formativo teorico e pratico previsto per il presidio antincendio interessato e successivamente sostiene l'esame previsto dalla normativa.
Caso 2 – Esame ridotto
È previsto per gli aspiranti tecnici manutentori che possiedono gli specifici requisiti richiesti dalla normativa alla data del
25 settembre 2022.
Tra i requisiti assume particolare importanza l'esperienza professionale pregressa documentabile.
Per l'accesso a questa procedura l'attestazione di servizio dell'azienda deve consentire di verificare chiaramente il periodo di attività professionale svolto.
La qualifica è legata al singolo presidio antincendio
Un altro concetto fondamentale è che non esiste semplicemente una qualifica generica di "manutentore antincendio".
La qualificazione è collegata alle specifiche tipologie di presidi antincendio previste dalla normativa.
Il sistema comprende le categorie identificate dalle sigle:
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.1, P8.2, P9, P10, P11, P12, P13 e P14.
Un tecnico può richiedere la qualificazione per uno o più presidi antincendio.
Cosa devono fare oggi le aziende di manutenzione antincendio?
Le imprese del settore dovrebbero verificare attentamente la situazione di ciascun tecnico incaricato delle attività di controllo e manutenzione.
In particolare è opportuno verificare:
1. Quali presidi vengono effettivamente manutenuti dal tecnico
Estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, sistemi di rivelazione, sprinkler e gli altri sistemi previsti dalla normativa richiedono la corrispondente qualificazione.
2. Se il tecnico ha già ottenuto l'attestato
In questo caso occorre verificare per quali specifici presidi è stata ottenuta la qualifica.
3. Se è stata presentata l'istanza entro il 25 settembre 2026
Questo punto è fondamentale per determinare l'applicabilità della nuova disciplina transitoria introdotta dal D.M. 22 settembre 2026.
4. Lo stato della procedura di esame
Le aziende dovrebbero monitorare convocazioni, documentazione, sede d'esame e completamento della valutazione.
5. La corrispondenza tra qualifica e attività svolta
La qualificazione deve essere coerente con le tipologie di presidi sulle quali il tecnico effettua materialmente gli interventi.
Perché la qualifica del manutentore è così importante?
La
manutenzione antincendio non consiste semplicemente nell'applicazione di un'etichetta o nella compilazione del registro dei controlli.
Il tecnico deve essere in grado di verificare lo stato dei dispositivi, individuare anomalie, effettuare gli interventi previsti dalle norme tecniche applicabili e garantire che le operazioni siano eseguite secondo la regola dell'arte e secondo le indicazioni dei produttori.
La qualificazione prevista dal D.M. 1° settembre 2021 punta quindi a rendere maggiormente verificabili e uniformi le competenze degli operatori del settore.
Settembre 2026: cosa è cambiato in sintesi
La situazione può essere riassunta così:
25 settembre 2026: diventa pienamente operativo il sistema di qualificazione previsto dal Decreto Controlli.
D.M. 22 settembre 2026: viene introdotta una specifica disciplina transitoria.
Domanda presentata entro il 25 settembre 2026: il tecnico interessato può continuare a effettuare le attività comprese nell'istanza durante il completamento della procedura.
31 marzo 2027: rappresenta il termine massimo previsto dalla nuova disciplina transitoria.
È quindi importante evitare di interpretare la disposizione come una semplice proroga generalizzata dell'obbligo di qualificazione.
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FAQ – Qualifica tecnici manutentori antincendio 2026
1. La qualifica dei manutentori antincendio è stata prorogata al 31 marzo 2027?
Non in modo generalizzato. Il D.M. 22 settembre 2026 consente ai soggetti che hanno presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 di continuare l'attività relativa ai presidi oggetto della domanda fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
2. Qual è la normativa di riferimento?
Il riferimento principale è il
D.M. 1° settembre 2021, cosiddetto Decreto Controlli, con le successive modifiche e integrazioni, compreso il D.M. 22 settembre 2026.
3. Chi rilascia la qualifica?
La procedura prevede la valutazione delle competenze attraverso un esame con un'apposita Commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Con il superamento dell'esame viene riconosciuta la qualifica per lo specifico presidio antincendio.
4. La qualifica vale per tutti i sistemi antincendio?
No. La qualificazione è riferita agli specifici presidi per i quali il tecnico ha sostenuto e superato la relativa valutazione.
5. Chi aveva esperienza precedente deve comunque frequentare il corso?
Sono previste condizioni specifiche che consentono l'accesso all'esame ridotto ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa alla data del 25 settembre 2022.
6. Cosa succede alle domande presentate entro il 25 settembre 2026?
Il nuovo regime transitorio consente ai soggetti interessati di continuare a eseguire le attività relative alle tipologie comprese nell'istanza durante la conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
7. Il 31 marzo 2027 è la nuova data entro cui presentare domanda?
No. Questo è un punto particolarmente importante: il D.M. 22 settembre 2026 collega la disciplina transitoria alle istanze regolarmente presentate
entro il 25 settembre 2026.
8. Dove viene presentata la domanda d'esame?
La procedura viene gestita attraverso il Portale Informatico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con accesso mediante SPID o CIE.
9. Perché un'azienda dovrebbe verificare subito le qualifiche dei propri tecnici?
Perché è necessario assicurarsi che ogni manutentore possieda, oppure rientri nel regime transitorio previsto dalla normativa per ottenere, la qualifica relativa agli specifici presidi sui quali interviene.
Articolo scritto da: PROTEGGI